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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “I FILARMONICI”


Art. 1 – L’ASSOCIAZIONE MUSICALE “I FILARMONICI”, di seguito chiamata Associazione, con sede in Pescara alla via Colle Scorrano n. 42/1, nasce dall’incontro di musicisti, cultori della musica ed associazioni musicali, quali l’Associazione Corale “I Piccoli Cantori della Rossetti”, l’Associazione Musicale “Angelus Novus”, l’Associazione “I Filarmonici Aquilani”, la “Istituzione E. Summonte” e tutti coloro che desiderano unire i frutti ed il lavoro svolto, in nome di una comune idea del far musica insieme.
Art. 2 - La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.
Art. 3 – Scopo degli associati è di studiare, praticare e diffondere la cultura musicale, ed in particolare la polifonia, senza lucro alcuno.
Art. 4 – L’attività dell’Associazione consiste:
a) nel riunirsi collegialmente per studiare la tecnica del canto polifonico e preparare il repertorio del coro; b) nell’eseguire pubblici concerti ove se ne presenti l’opportunità e dovunque sia garantito un livello artistico adeguato ed una dignitosa struttura che favorisca l’ascolto della polifonia.; c) nel partecipare a competizioni, concorsi, festival della polifonia a carattere nazionale ed internazionale, sia in Italia che all’estero; d) nell’eseguire concerti per trasmissioni radiofoniche e televisive; e) nel contribuire con proprie formazioni ad incisioni discografiche; f) nel presenziare cerimonie pubbliche o private a carattere sacro o profano, purché ciò avvenga nei termini consentiti dalla legge; g) nell’organizzare in proprio, o in collaborazione con altre associazioni o Enti pubblici o privati, convegni, rassegne, concorsi e concerti vocali e/o strumentali, onde contribuire alla diffusione della musica ed alla crescita culturale e musicale.
Art. 5 – Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che condividono le finalità indicate nel presente statuto e che intendano seriamente operare in questo ambito. Non potranno essere fatte distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali o personali.
Art. 6 – Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) SOCI FONDATORI: sono quei soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione;
b) SOCI ORDINARI CANTORI: sono nominati dal consiglio direttivo previa presentazione di domanda di ammissione. Tale richiesta può essere respinta per motivi tecnico-artistici su parere determinante del direttore del coro. Una volta accolta la domanda, comunque, la nomina effettiva avviene secondo gli articoli del regolamento interno. Superato il periodo di apprendistato si acquisisce il diritto di voto in assemblea;
c) SOCI COLLABORATORI: sono nominati dal consiglio direttivo previa presentazione di domanda di ammissione. Partecipano attivamente all’attività dell’Associazione. Non hanno diritto di voto in assemblea;
d) SOCI SOSTENITORI: lo diventano tutti coloro che, amando la musica, vogliono seguire l’attività dell’Associazione sostenendola con un contributo finanziario annuo ed, eventualmente, con la loro opera. Qualsiasi loro iniziativa dovrà essere concordata con il consiglio direttivo. Non hanno diritto di voto in assemblea;
e) SOCI ONORARI: la carica di socio onorario viene assegnata dal consiglio direttivo, con comunicazione scritta, a coloro i quali, pur non facendone parte attiva, contribuiscono alla crescita ed al mantenimento dell’Associazione o ad eminenti personalità del mondo artistico e culturale in genere. Possono inoltre essere nominati soci onorari coloro che con la loro attività, all’interno del coro o comunque dell’Associazione, e con il loro impegno, abbiano acquisito incontestabili titoli di merito nei confronti dell’Associazione stessa. I soci onorari non sono tenuti ad alcun contributo finanziario e non votano in assemblea;
f) PRESIDENTE ONORARIO: il consiglio direttivo, sentito il parere favorevole dell’assemblea, può eleggere un presidente onorario. Tale carica è conferita ad una personalità che possa vantare alti e riconosciuti meriti in campo sociale, scientifico, artistico,e letterario e che, in tal modo, contribuisca al prestigio ed alla crescita dell’Associazione. Il presidente onorario rimane in carica tre anni e, se non riconfermato, diventa di diritto socio onorario.
Art. 7 – I soci ordinari cantori hanno l’obbligo di versare al tesoriere, contestualmente all’atto di nomina da parte del consiglio direttivo, una tassa di iscrizione come contributo a fondo perduto, il cui importo verrà anno per anno stabilito dal consiglio direttivo. Il tesoriere rilascerà regolare ricevuta. Tutti i soci, inoltre, dovranno versare una quota sociale annuale a titolo di contributo al fondo comune dell’Associazione. Tali quote dovranno essere versate o sul conto corrente intestato all’Associazione o direttamente al tesoriere che rilascerà regolare ricevuta. L’importo sarà stabilito anno per anno dal consiglio direttivo.
La regolamentazione delle modalità sarà affidata ad un regolamento interno stilato separatamente ed approvato dall’assemblea dei soci in seduta straordinaria.
Art. 8 – La qualifica ed i diritti di socio si perdono per: a) dimissioni; b) morosità non avendo versato le quote sociali; c) espulsione, comminata dal consiglio direttivo, per motivi disciplinari.
Nessuno potrà essere espulso per motivi in contrasto con uno dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.
Art. 8 bis – Il socio ordinario cantore può perdere la sua qualifica se, a giudizio del direttore del coro, mostri non possedere più i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività canora. Non perde, comunque, i suoi diritti di socio e può essere annoverato tra i soci ordinari collaboratori.
Art. 9 – Sono organi dell’associazione: a) l’assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo.
Art. 10L’ASSEMBLEA DEI SOCI è composta di tutti i soci e viene convocata dal presidente dell’Associazione, con comunicazione scritta. Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari cantori in regola con il versamento delle quote sociali e rispettosi del contenuto del regolamento interno. In seduta ordinaria si riunisce una volta all’anno entro il trentun marzo.
L’assemblea discute ed approva i bilanci, elegge le cariche sociali a norma di statuto e delibera con la maggioranza semplice dei voti. Ha validità qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
In seduta straordinaria, potrà essere convocata dal presidente dell’Associazione con il parere favorevole del consiglio direttivo o da almeno un terzo dei Soci ordinari su un particolare o.d.g. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni. Ha validità qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione e delibera con la maggioranza semplice dei voti.
Per le modifiche allo statuto, l’assemblea sarà valida con la presenza fisica della metà più uno dei soci e le delibere dovranno avere la maggioranza qualificata di 2/3 dei voti dei presenti.
Il socio assente può farsi rappresentare delegando un altro socio in sua vece. È consentita una sola delega.
Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO è eletto dall’assemblea dei soci ed ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Dura in carica due anni ed i membri che lo compongono possono essere rieletti. L’eletto nel Consiglio Direttivo decade dalla carica alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e su mozione di sfiducia a maggioranza qualificata dei soci. Prevede, al suo interno, le cariche di: presidente, vice presidente, tesoriere e segretario. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o per richiesta di almeno due membri; delibera con la maggioranza semplice dei voti in presenza almeno dei tre quarti dei componenti. In caso di parità di voti, decide quello del presidente.
Il consiglio direttivo nomina il direttore del coro ed il direttore artistico e, laddove lo ritiene opportuno, attraverso il presidente, lo invita a partecipare alle riunioni. Il consiglio direttivo verifica altresì il rispetto da parte dei soci ordinari cantori delle norme contenute nel regolamento interno ed adotta i consequenziali provvedimenti.
Art. 12 - IL PRESIDENTE è eletto dall’assemblea dei soci. Rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e la sua firma è depositata, congiuntamente a quella del tesoriere, presso l’amministrazione delle poste o presso un istituto di credito, per l’utilizzo del conto corrente postale o bancario intestato all’Associazione. In sua assenza, il presidente delega per iscritto il vice presidente a rappresentarlo e a firmare in sua vece. In assenza di quest’ultimo il presidente delega, a sua discrezione e per iscritto, un altro membro del consiglio direttivo.
Art. 13 - IL VICE PRESIDENTE è eletto dall’assemblea dei soci. Sostituisce il presidente nelle sue funzioni statutarie e può firmare in sua vece solo su delega scritta.
Art. 14 - IL SEGRETARIO è eletto dall’assemblea dei soci.
Art. 15 - IL TESORIERE è eletto dall’assemblea dei soci.
Art. 16 – La carica di tesoriere può essere cumulata con quella di segretario.
Art. 17 – Tutte le cariche sono onorifiche e non comportano retribuzione.
Art. 18IL DIRETTORE DEL CORO è incaricato dal consiglio direttivo. L’incarico ha la durata di tre anni e può essere rinnovato. Il consiglio direttivo, a fronte di gravi motivi o d’incompatibilità con il coro, ha facoltà di revoca in qualunque momento e tale decisione deve essere comunicata all’interessato a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno trenta giorni.
Art. 19 – L’incarico di direttore del coro può essere cumulato con quello di direttore artistico. La decadenza dalla carica di direttore del coro determina automaticamente la decadenza dalla carica di direttore artistico.
Art. 20IL DIRETTORE ARTISTICO è incaricato dal consiglio direttivo. L’incarico ha la durata di tre anni e può essere rinnovato. Il consiglio direttivo, a fronte di gravi motivi o d’incompatibilità, ha facoltà di revoca in qualunque momento e tale decisione deve essere comunicata all’interessato a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di almeno trenta giorni.
Art. 21 – Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione, dai residui attivi risultanti dai bilanci, dai premi eventualmente vinti in occasione di partecipazioni a concorsi, da sussidi ed oblazioni di Enti pubblici o privati erogati a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione.
Art. 22 – Il patrimonio dell’Associazione è impiegato unicamente per le iniziative associative previste dallo statuto, ivi comprese le spese per le trasferte del complesso corale.
Art. 23 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’assemblea dei soci, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso il consiglio direttivo provvederà alla nomina di un collegio di liquidazione formato da tre membri, anche non soci. Detto collegio preparerà un progetto di liquidazione che sarà sottoposto all’approvazione ed esecuzione del consiglio direttivo, il quale delibererà sulla devoluzione dell’eventuale attivo e del patrimonio sociale esistente.
Art. 24 – L’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione e dei suoi eventuali organi tecnici, sono disciplinati da regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo ed approvati dall’assemblea.

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